Art. 7. 
                Dichiarazione dei sostituti d'imposta 
 
  I soggetti indicati  nel  titolo  III  del  presente  decreto,  che
corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla  fonte  secondo
le disposizioni dello stesso titolo,  devono  presentare  annualmente
apposita dichiarazione, unica per tutti i percipienti. 
  Per i pagamenti fatti ai prestatori di lavoro  dipendente,  di  cui
all'art. 23 e al terzo  comma  dell'art.  24,  deve  essere  indicato
l'ammontare complessivo  dei  contributi  obbligatori  a  carico  del
datore  di  lavoro  pagati  nell'anno  e  gli  estremi  dei  relativi
versamenti e devono essere specificati per ciascun percipiente: 
    1)  le  generalita',  il  comune  di  iscrizione   anagrafica   e
l'indirizzo; 
    2) l'ammontare, al lordo e al netto dei contributi a  carico  del
percipiente, delle somme assoggettate a ritenuta d'acconto; 
    3) gli emolumenti arretrati relativi  ad  anni  precedenti  e  le
indennita' corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di
lavoro e relative anticipazioni; 
    4) l'ammontare delle ritenute eseguite  con  l'indicazione  delle
detrazioni per quote esenti e per carichi di famiglia; 
    5) l'ammontare di tutte le altre somme pagate sulle quali non  e'
stata eseguita la ritenuta. 
  Alla dichiarazione di cui al  precedente  comma,  qualora  esistano
piu' sedi o stabilimenti situati in circoscrizioni di diversi  uffici
delle imposte, devono essere allegati separati elenchi nominativi per
singole sedi e singoli stabilimenti. 
  Per i pagamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art.  24  e
agli articoli  25  e  28  nonche'  per  quelli  soggetti  a  ritenuta
d'acconto ai sensi  dell'ultimo  comma  dell'art.  26  devono  essere
indicati  le  generalita',  il  comune  di  iscrizione  anagrafica  e
l'indirizzo dei percipienti, l'ammontare delle  somme  corrisposte  a
ciascuno di essi, al lordo e al netto della  ritenuta,  l'importo  di
questa  e  la  causale  del   pagamento.   Devono   essere   indicate
distintamente le somme corrisposte a un medesimo soggetto per causali
diverse e le relative ritenute nonche' le somme  non  assoggettate  a
ritenuta. 
  Per gli interessi e gli altri frutti di  cui  ai  primi  tre  commi
dell'art. 26 e per quelli assoggettati a ritenuta a titolo  d'imposta
ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, nonche' per i premi
e le vincite di cui  all'art.  30  devono  essere  dichiarati,  senza
indicazioni nominative, l'ammontare complessivo dei redditi  maturati
e quello delle relative ritenute, distinti a seconda della causale  e
dell'aliquota applicata. 
  Per gli utili di cui all'art. 27  le  societa'  devono  dichiarare,
senza indicazioni nominative, l'ammontare degli utili di cui e' stata
deliberata la distribuzione anche a titolo di acconto  e  l'ammontare
degli  utili  pagati  ancorche'  non  assoggettati   alla   ritenuta.
Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso articolo  devono
essere specificati gli elementi in base ai quali e' stato determinato
l'utile soggetto a ritenuta e la quota imputabile a ciascuna azione o
quota. 
  Alla  dichiarazione  di  cui  al  precedente  comma  devono  essere
allegate le copie dei modelli  di  trasmissione  delle  comunicazioni
prescritte dall'art. 7 della legge  29  dicembre  1962,  n.  1745,  e
successive  modificazioni,  con  l'indicazione  dell'ammontare  degli
utili per i quali e' stata fatta  la  comunicazione.  Le  societa'  a
responsabilita' limitata, comprese le societa' cooperative e di mutua
assicurazione, le cui quote non siano rappresentate da azioni, devono
allegare l'elenco nominativo dei soci con l'indicazione, per ciascuno
di  essi,  del  comune  di  residenza  anagrafica  dell'indirizzo   e
dell'ammontare degli utili spettanti. 
  Alle dichiarazioni  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
allegate, in ogni caso, le  attestazioni  comprovanti  il  versamento
delle ritenute. 
  La dichiarazione non deve essere presentata per  i  compensi  e  le
altre somme soggetti a ritenuta diretta ai sensi dell'art. 29.