Art. 7.
Dichiarazione dei sostituti d'imposta
I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto, che
corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte secondo
le disposizioni dello stesso titolo, devono presentare annualmente
apposita dichiarazione, unica per tutti i percipienti.
Per i pagamenti fatti ai prestatori di lavoro dipendente, di cui
all'art. 23 e al terzo comma dell'art. 24, deve essere indicato
l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del
datore di lavoro pagati nell'anno e gli estremi dei relativi
versamenti e devono essere specificati per ciascun percipiente:
1) le generalita', il comune di iscrizione anagrafica e
l'indirizzo;
2) l'ammontare, al lordo e al netto dei contributi a carico del
percipiente, delle somme assoggettate a ritenuta d'acconto;
3) gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e le
indennita' corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di
lavoro e relative anticipazioni;
4) l'ammontare delle ritenute eseguite con l'indicazione delle
detrazioni per quote esenti e per carichi di famiglia;
5) l'ammontare di tutte le altre somme pagate sulle quali non e'
stata eseguita la ritenuta.
Alla dichiarazione di cui al precedente comma, qualora esistano
piu' sedi o stabilimenti situati in circoscrizioni di diversi uffici
delle imposte, devono essere allegati separati elenchi nominativi per
singole sedi e singoli stabilimenti.
Per i pagamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 24 e
agli articoli 25 e 28 nonche' per quelli soggetti a ritenuta
d'acconto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 devono essere
indicati le generalita', il comune di iscrizione anagrafica e
l'indirizzo dei percipienti, l'ammontare delle somme corrisposte a
ciascuno di essi, al lordo e al netto della ritenuta, l'importo di
questa e la causale del pagamento. Devono essere indicate
distintamente le somme corrisposte a un medesimo soggetto per causali
diverse e le relative ritenute nonche' le somme non assoggettate a
ritenuta.
Per gli interessi e gli altri frutti di cui ai primi tre commi
dell'art. 26 e per quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta
ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, nonche' per i premi
e le vincite di cui all'art. 30 devono essere dichiarati, senza
indicazioni nominative, l'ammontare complessivo dei redditi maturati
e quello delle relative ritenute, distinti a seconda della causale e
dell'aliquota applicata.
Per gli utili di cui all'art. 27 le societa' devono dichiarare,
senza indicazioni nominative, l'ammontare degli utili di cui e' stata
deliberata la distribuzione anche a titolo di acconto e l'ammontare
degli utili pagati ancorche' non assoggettati alla ritenuta.
Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso articolo devono
essere specificati gli elementi in base ai quali e' stato determinato
l'utile soggetto a ritenuta e la quota imputabile a ciascuna azione o
quota.
Alla dichiarazione di cui al precedente comma devono essere
allegate le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni
prescritte dall'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e
successive modificazioni, con l'indicazione dell'ammontare degli
utili per i quali e' stata fatta la comunicazione. Le societa' a
responsabilita' limitata, comprese le societa' cooperative e di mutua
assicurazione, le cui quote non siano rappresentate da azioni, devono
allegare l'elenco nominativo dei soci con l'indicazione, per ciascuno
di essi, del comune di residenza anagrafica dell'indirizzo e
dell'ammontare degli utili spettanti.
Alle dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere
allegate, in ogni caso, le attestazioni comprovanti il versamento
delle ritenute.
La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le
altre somme soggetti a ritenuta diretta ai sensi dell'art. 29.