Art. 8.
Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni
Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su
stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per
le finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli
uffici delle imposte e presso gli uffici comunali ovvero acquistati
presso le rivendite autorizzate. Il Ministro per le finanze
stabilisce il prezzo di vendita degli stampati e l'aggio spettante ai
rivenditori.
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal
contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.
La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve
essere sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale e
in mancanza da chi ne ha la amministrazione anche di fatto, o da un
rappresentante negoziale.
La dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo
di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche
che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo
collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e' valida,
salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 53.