Art. 8. 
           Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni 
 
  Le dichiarazioni devono essere redatte,  a  pena  di  nullita',  su
stampati conformi ai modelli approvati con decreto del  Ministro  per
le finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
  Gli stampati  possono  essere  ritirati  gratuitamente  presso  gli
uffici delle imposte e presso gli uffici comunali  ovvero  acquistati
presso  le  rivendite  autorizzate.  Il  Ministro  per   le   finanze
stabilisce il prezzo di vendita degli stampati e l'aggio spettante ai
rivenditori. 
  La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita',  dal
contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. 
  La dichiarazione dei soggetti diversi dalle  persone  fisiche  deve
essere sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale  e
in mancanza da chi ne ha la amministrazione anche di fatto, o  da  un
rappresentante negoziale. 
  La dichiarazione delle societa' e degli enti  soggetti  all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo
di controllo, deve essere sottoscritta anche  dalle  persone  fisiche
che lo  costituiscono  o  dal  presidente  se  si  tratta  di  organo
collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e'  valida,
salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 53.