Art. 9
Termini per la presentazione delle dichiarazioni
Le persone fisiche e le societa' o associazioni di cui all'art. 6
devono presentare la dichiarazione entro il 31 marzo di ciascun anno
per i redditi dell'anno solare precedente.
I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenuti
all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine
stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo devono presentare la
dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio o
rendiconto. Sei il bilancio non e' stato approvato nel termine
stabilito la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla
scadenza del termine stesso.
Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
devono presentare la dichiarazione entro quattro mesi dalla fine del
periodo d'imposta.
I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione
prescritta dall'art. 7 entro il 31 marzo di ciascun anno per i
pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero, nell'ipotesi
indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui
e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente.
Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 7 la dichiarazione
deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi
propri.
Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del
termine sono valide salvo il disposto del sesto comma dell'art. 46.
Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si
considerano omesse a tutti gli effetti ma costituiscono titolo per la
riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse
indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.