Art. 16. 
                Comunicazioni all'anagrafe tributaria 
 
  Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,  gli
ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla  tenuta
degli albi, registri ed elenchi di cui alla lettera g)  dell'art.  6,
devono comunicare all'anagrafe tributaria i nominativi  dei  soggetti
iscritti in ciascun  albo,  registro  od  elenco  alla  data  del  30
settembre 1974, indicando,  relativamente  a  ciascun  iscritto,  gli
elementi   di   cui   al   primo   comma   dell'art.   4   risultanti
dall'iscrizione. 
  I  pubblici  registri  navale  ed  aeronautico  devono   comunicare
all'anagrafe tributaria l'elenco delle navi e  degli  aeromobili  che
risultano iscritti alla data del 30 settembre  1974,  indicando,  per
ciascun titolare di diritti  reali  sulle  navi  e  sugli  aeromobili
stessi, gli elementi di cui al primo  comma  dell'art.  4  risultanti
dalle iscrizioni. 
  Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere  eseguite
entro il 31 dicembre 1974 nella forma e con  le  modalita'  stabilite
con decreto del Ministro per le finanze. 
  La prima comunicazione di cui al  sesto  comma  dell'art.  7  sara'
eseguita entro il 30 giugno 1975 relativamente agli  atti  emessi  ed
alle iscrizioni, modificazioni  e  cancellazioni  intervenute  dal  1
ottobre al 31 dicembre 1974. 
  Le comunicazioni di cui al terzo comma dell'art.  3  devono  essere
eseguite, con riferimento alla situazione esistente  al  31  dicembre
1973, entro il 31 marzo 1974. 
  Si applicano  le  sanzioni  previste  nel  quarto  e  quinto  comma
dell'art. 13.