Art. 16.
Comunicazioni all'anagrafe tributaria
Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli
ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta
degli albi, registri ed elenchi di cui alla lettera g) dell'art. 6,
devono comunicare all'anagrafe tributaria i nominativi dei soggetti
iscritti in ciascun albo, registro od elenco alla data del 30
settembre 1974, indicando, relativamente a ciascun iscritto, gli
elementi di cui al primo comma dell'art. 4 risultanti
dall'iscrizione.
I pubblici registri navale ed aeronautico devono comunicare
all'anagrafe tributaria l'elenco delle navi e degli aeromobili che
risultano iscritti alla data del 30 settembre 1974, indicando, per
ciascun titolare di diritti reali sulle navi e sugli aeromobili
stessi, gli elementi di cui al primo comma dell'art. 4 risultanti
dalle iscrizioni.
Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere eseguite
entro il 31 dicembre 1974 nella forma e con le modalita' stabilite
con decreto del Ministro per le finanze.
La prima comunicazione di cui al sesto comma dell'art. 7 sara'
eseguita entro il 30 giugno 1975 relativamente agli atti emessi ed
alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni intervenute dal 1
ottobre al 31 dicembre 1974.
Le comunicazioni di cui al terzo comma dell'art. 3 devono essere
eseguite, con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre
1973, entro il 31 marzo 1974.
Si applicano le sanzioni previste nel quarto e quinto comma
dell'art. 13.