Art. 17.
              Indicazione del numero di codice fiscale

  Le  disposizioni  relative all'obbligo di indicazione del numero di
codice fiscale hanno effetto dal 1 ottobre 1974.
  Gli  atti  di  cui alla lettera i) dell'art. 6 emessi anteriormente
alla  data  di  cui  al  precedente  comma devono essere integrati su
richiesta  dei soggetti beneficiari da presentare entro un anno dalla
data stessa, con la indicazione del numero di codice fiscale. In caso
di   mancata   richiesta  si  applica  la  pena  pecuniaria  da  lire
cinquantamila  a  lire  trecentomila, salva la disposizione di cui al
secondo comma dell'art. 12.