Art. 17.
Indicazione del numero di codice fiscale
Le disposizioni relative all'obbligo di indicazione del numero di
codice fiscale hanno effetto dal 1 ottobre 1974.
Gli atti di cui alla lettera i) dell'art. 6 emessi anteriormente
alla data di cui al precedente comma devono essere integrati su
richiesta dei soggetti beneficiari da presentare entro un anno dalla
data stessa, con la indicazione del numero di codice fiscale. In caso
di mancata richiesta si applica la pena pecuniaria da lire
cinquantamila a lire trecentomila, salva la disposizione di cui al
secondo comma dell'art. 12.