Art. 18. Entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nei sei mesi successivi saranno emanati i decreti ministeriali previsti dagli articoli 2, 3, 4, 7, 10 e 16. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 settembre 1973 LEONE RUMOR - COLOMBO - TAVIANI - LA MALFA - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1973 Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 37. - VALENTINI