Art. 18. 
                          Entrata in vigore 
 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nei  sei  mesi  successivi
saranno emanati i decreti ministeriali previsti dagli articoli 2,  3,
4, 7, 10 e 16. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 29 settembre 1973 
 
                                LEONE 
 
                                            RUMOR - COLOMBO - TAVIANI 
                                                - LA MALFA - GIOLITTI 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1973 
  Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 37. - VALENTINI