Art. 18.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nei sei mesi successivi
saranno emanati i decreti ministeriali previsti dagli articoli 2, 3,
4, 7, 10 e 16.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 settembre 1973
LEONE
RUMOR - COLOMBO - TAVIANI
- LA MALFA - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 37. - VALENTINI