Art. 23.
      (Sacerdoti ridotti allo stato laicale e ministri di culto
    delle confessioni religiose diverse dalla cattolica esonerati
       dalle funzioni: regolarizzazione dei periodi pregressi)

  Gli  iscritti ridotti allo stato laicale o esonerati dalle funzioni
di  ministri  di  culto  delle  confessioni  religiose  diverse dalla
cattolica prima della data di entrata in vigore della presente legge,
possono  proseguire  la iscrizione al Fondo mediante il versamento di
contributi  volontari,  previa autorizzazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
  La  relativa domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla
data suddetta.
  Per  la  regolarizzazione  contributiva  di  periodi pregressi sono
dovuti gli interessi al tasso legale.