Art. 24. (Sacerdoti trasferitisi fuori del territorio italiano od entrati a far parte di un ordine o di una congregazione religiosa: autorizzazione al versamento dei contributi volontari) I sacerdoti che per ragioni del loro ministero si sono trasferiti fuori del territorio italiano senza essersi avvalsi, per qualsiasi motivo, dell'iscrizione al Fondo o della prosecuzione volontaria, possono essere autorizzati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al versamento dei contributi volontari ai sensi degli articoli 9 e 10 della presente legge. La relativa domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoga facolta' spetta al sacerdote secolare che entra a far parte di un ordine o di una congregazione religiosa. Per la regolarizzazione contributiva dei periodi pregressi sono dovuti gli indennizzi al tasso legale.