Art. 24.
      (Sacerdoti trasferitisi fuori del territorio italiano od
       entrati a far parte di un ordine o di una congregazione
  religiosa: autorizzazione al versamento dei contributi volontari)

  I  sacerdoti  che per ragioni del loro ministero si sono trasferiti
fuori  del  territorio  italiano senza essersi avvalsi, per qualsiasi
motivo,  dell'iscrizione  al  Fondo  o della prosecuzione volontaria,
possono  essere  autorizzati dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale  al  versamento  dei  contributi  volontari  ai  sensi  degli
articoli 9 e 10 della presente legge.
  La relativa domanda deve essere presentata entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
  Analoga facolta' spetta al sacerdote secolare che entra a far parte
di un ordine o di una congregazione religiosa.
  Per  la  regolarizzazione  contributiva  dei periodi pregressi sono
dovuti gli indennizzi al tasso legale.