Art. 25.
(Pensione di vecchiaia ai sacerdoti non congruati ed ai ministri di
culto delle confessioni religiose   diverse   dalla   cattolica,  non
                         iscritti al Fondo)

  I  sacerdoti  ed  i  ministri  di culto delle confessioni religiose
diverse  dalla  cattolica, non iscritti al Fondo per aver compiuto il
700  anno di eta' alle date rispettivamente del 1 luglio 1959 e del 1
luglio  1960,  hanno  diritto,  a  domanda,  alla liquidazione di una
pensione  di vecchiaia nella misura di lire 325.000 annue, oltre agli
ulteriori incrementi di cui al precedente articolo 20.