Art. 25. (Pensione di vecchiaia ai sacerdoti non congruati ed ai ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, non iscritti al Fondo) I sacerdoti ed i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, non iscritti al Fondo per aver compiuto il 700 anno di eta' alle date rispettivamente del 1 luglio 1959 e del 1 luglio 1960, hanno diritto, a domanda, alla liquidazione di una pensione di vecchiaia nella misura di lire 325.000 annue, oltre agli ulteriori incrementi di cui al precedente articolo 20.