Art. 27.
        (Rinvio ad alcune norme in vigore nell'assicurazione
             generale obbligatoria per l'invalidita', la
                     vecchiaia ed i superstiti)

  Si  applicano  al  Fondo  disciplinato  dalla  presente  legge,  ai
contributi  ad  esso  dovuti  ed  alle  prestazioni  ivi  previste, i
benefici,  le  esenzioni fiscali ed i privilegi stabiliti dalle leggi
che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti.
  Si  applicano  altresi'  le  norme  dell'assicurazione predetta che
regolano i termini e le modalita' per la presentazione e la decisione
dei  ricorsi  e per la proposizione delle azioni dirette a conseguire
le   prestazioni,  nonche'  quelle  relative  alla  prescrizione  dei
contributi e delle prestazioni.