Art. 29. (Entrata in vigore della legge) La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 dicembre 1973 LEONE RUMOR - BERTOLDI - GIOLITTI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI