Art. 3. (Ritenute sugli assegni di attivita') Lo stipendio, la paga, la retribuzione e gli altri assegni pensionabili spettanti ai dipendenti statali in attivita' di servizio sono assoggettati a ritenuta in conto entrate del Tesoro secondo le norme concernenti il trattamento economico di attivita'. In ogni caso la misura percentuale della ritenuta sugli assegni pensionabili e' pari a quella prevista per lo stipendio, paga o retribuzione relativi.