Art. 3. 
                (Ritenute sugli assegni di attivita') 
 
  Lo  stipendio,  la  paga,  la  retribuzione  e  gli  altri  assegni
pensionabili spettanti ai dipendenti statali in attivita' di servizio
sono assoggettati a ritenuta in conto entrate del Tesoro  secondo  le
norme concernenti il trattamento economico di attivita'. 
  In ogni caso la misura percentuale  della  ritenuta  sugli  assegni
pensionabili e' pari a quella  prevista  per  lo  stipendio,  paga  o
retribuzione relativi.