Art. 4. 
            (Cessazione dal servizio per limiti di eta') 
 
  Gli impiegati civili di ruolo e  non  di  ruolo  sono  collocati  a
riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'; gli  operai
sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno  di
eta', se uomini, e del sessantesimo anno di eta', se donne. 
  I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione
del  precedente  comma  hanno  effetto  dal  primo  giorno  del  mese
successivo a quello di compimento del limite di eta'. 
  Continuano ad applicarsi le norme vigenti che  stabiliscono  limiti
fissi di eta' per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello
Stato  che  appartengano  a  particolari  categorie  e   quelle   che
stabiliscono per il personale insegnante una  particolare  decorrenza
della cessazione dal servizio  nonche'  le  norme  che  prevedono  il
trattenimento in servizio dopo il raggiungimento dei limiti fissi  di
eta'. 
  La  cessazione  dal  servizio  del  personale   militare   per   il
raggiungimento di limiti di eta' nonche'  tutte  le  altre  cause  di
cessazione dal  servizio  dei  dipendenti  statali,  sia  civili  che
militari,  restano  regolate  dalle  norme   concernenti   lo   stato
giuridico.