Art. 5. (Esclusione della prescrizione e di altre cause di perdita del diritto) Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilita', non si perde per prescrizione, per perdita della cittadinanza italiana o per altre cause, salvo quanto disposto per il trattamento di riversibilita' dagli articoli 81, comma settimo, e 86, comma secondo.