Art. 5.
(Esclusione  della  prescrizione  e  di  altre  cause  di perdita del
                              diritto)

  Il   diritto   al   trattamento   di   quiescenza,   diretto  o  di
riversibilita',  non  si  perde  per  prescrizione, per perdita della
cittadinanza italiana o per altre cause, salvo quanto disposto per il
trattamento di riversibilita' dagli articoli 81, comma settimo, e 86,
comma secondo.