Art. 6.
   (Periodi valutabili in quiescenza secondo ordinamenti diversi)

  Un  periodo  di attivita' lavorativa, che sia valutabile ai fini di
quiescenza  secondo  ordinamenti obbligatori diversi, e' valutato una
sola volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato.
  La disposizione del comma precedente si applica anche per i periodi
di tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza.
  Sono  salvi  i  casi in cui e' consentito il cumulo di impieghi, ai
sensi delle norme in materia.