Art. 7. (Membri del Governo e parlamentari) L'assunzione di responsabilita' di Governo da parte di dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici non comporta modifiche del trattamento di quiescenza spettante nella qualifica di appartenenza. Restano salvi i diritti spettanti ai dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici inerenti alla funzione parlamentare.