Art. 7.
                 (Membri del Governo e parlamentari)

  L'assunzione  di  responsabilita' di Governo da parte di dipendenti
dello  Stato  o  di  altri  enti  pubblici non comporta modifiche del
trattamento di quiescenza spettante nella qualifica di appartenenza.
  Restano  salvi  i  diritti spettanti ai dipendenti dello Stato o di
altri enti pubblici inerenti alla funzione parlamentare.