Art. 3.

  Dopo l'articolo 617 del codice penale sono inseriti i seguenti:
  "Art.   617-bis.   -  (Installazione  di  apparecchiature  atte  ad
intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o
telefoniche).  -  Chiunque,  fuori  dei  casi consentiti dalla legge,
installa  apparati,  strumenti,  parti  di apparati o di strumenti al
fine  di  intercettare  od  impedire  comunicazioni  o  conversazioni
telegrafiche  o  telefoniche  tra  altre  persone  e'  punito  con la
reclusione da uno a quattro anni.
  La  pena  e'  della  reclusione da uno a cinque anni se il fatto e'
commesso  in  danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa
delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di  un  pubblico  servizio  con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri  inerenti  alla  funzione  o  servizio o da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore privato".
  "Art.  617-ter.  -  (Falsificazione, alterazione o soppressione del
contenuto   di   comunicazioni   o   conversazioni   telegrafiche   o
telefoniche).  -  Chiunque,  al fine di procurare a se' o ad altri un
vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o
in  parte,  il  testo  di  una  comunicazione  o di una conversazione
telegrafica  o  telefonica  ovvero  altera  o sopprime, in tutto o in
parte,  il  contenuto  di  una  comunicazione  o di una conversazione
telegrafica   o   telefonica   vera,   anche   solo   occasionalmente
intercettata,  e'  punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne
faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
  La  pena  e'  della  reclusione da uno a cinque anni se il fatto e'
commesso  in  danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa
delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di  un  pubblico  servizio  con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri  inerenti  alla  funzione  o  servizio o da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore privato".