Art. 4.

  Dopo l'articolo 623 del codice penale e' inserito il seguente:
  "Art.  623-bis. - (Comunicazioni e conversazioni non telegrafiche o
telefoniche).  -  Le  disposizioni  contenute nella presente sezione,
relative   alle   comunicazioni   e   conversazioni   telegrafiche  o
telefoniche,  si  applicano  a qualunque altra trasmissione di suoni,
immagini  od altri dati effettuata con collegamento su filo o ad onde
guidate".