Art. 5. L'ultimo comma dell'articolo 226 del codice di procedura penale e' abrogato. Dopo l'articolo 226 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: "Art. 226-bis. - (Facolta' relative alle comunicazioni o conversazioni). - Previa autorizzazione del magistrato, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle funzioni ad essi assegnate dall'articolo 219, possono impedire, interrompere o intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche soltanto in caso di indagini relative ai seguenti reati: 1) delitti non colposi puniti con pena superiore, nel massimo, a cinque anni di reclusione; 2) reati concernenti gli stupefacenti; 3) reati concernenti le armi e le sostanze esplosive; 4) reati di contrabbando; 5) reati di ingiurie, minacce, molestia e disturbo alla persona col mezzo del telefono. La stessa disposizione si applica alle comunicazioni e conversazioni previste dall'articolo 623-bis del codice penale. Non e' consentita, in ogni caso, l'intercettazione delle conversazioni e comunicazioni dei difensori, dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari, aventi per oggetto i procedimenti nei quali esercitano le rispettive attivita'". "Art. 226-ter. - (Autorizzazione all'impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni). - L'autorizzazione prevista nel precedente articolo e' disposta con decreto motivato del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore del luogo dove sono in corso le indagini, solo quando vi siano seri e concreti indizi di reato, da indicarsi specificamente nel decreto, oppure sussista effettiva necessita' nei confronti dell'indiziato di limitare la liberta' delle comunicazioni ai fini dell'acquisizione di prove, non altrimenti conseguibili, per l'accertamento del fatto per cui si procede. Il decreto deve indicare le modalita' e la durata delle operazioni disposte. Tale durata non puo' superare i quindici giorni, ma puo' essere prorogata, solo per due volte, con ordinanza, per periodi successivi di quindici giorni, ove perdurino le condizioni stabilite nella prima parte del presente articolo. Il provvedimento di proroga deve contenere specifica e dettagliata motivazione. I decreti e le ordinanze che dispongono le intercettazioni sono annotati, secondo un ordine cronologico, in apposito registro riservato presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore, e di essi viene trasmessa copia al procuratore generale presso la corte di appello. Delle intercettazioni eseguite viene fatta annotazione in apposito pubblico registro". "Art. 226-quater. - (Esecuzione delle operazioni di impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni). - Le operazioni di cui all'articolo 226-bis devono essere effettuate esclusivamente presso gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, sino a che non saranno allestiti i necessari apparati, presso impianti di pubblico servizio. Le operazioni devono essere documentate in apposito processo verbale contenente l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione, la descrizione delle modalita' di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora nonche' i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. Le registrazioni sono racchiuse in apposite custodie sigillate e, se necessario, raccolte in un involucro sul quale e' indicato il numero delle custodie nonche' il numero dell'apparecchio controllato. I verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica od al giudice istruttore che ha autorizzato le operazioni. I processi verbali delle attivita' previste nei capoversi precedenti, con allegate le registrazioni, debbono essere depositati in cancelleria o in segreteria entro cinque giorni dal compimento delle stesse, rimanendovi per il tempo fissato dal magistrato. Ai soli difensori degli indiziati o imputati e' comunicato, immediatamente, l'avviso che entro il termine fissato ai sensi del capoverso precedente essi hanno facolta' di esaminare gli atti e le registrazioni. Dopo le comunicazioni previste nel capoverso precedente, il magistrato procede allo stralcio delle registrazioni relative a comunicazioni, conversazioni o immagini, nonche' dei verbali o delle parti degli stessi, viziati di nullita' o estranei ai fini istruttori, provvedendo alla loro distruzione, sia nell'originale sia nelle trascrizioni. Le notizie contenute nelle predette registrazioni e verbali non possono essere utilizzate quali prove in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state raccolte. Il magistrato dispone, con le forme, i modi e le garanzie previsti dagli articoli 314 e seguenti, la traduzione integrale in verbali delle comunicazioni registrate. I difensori possono estrarne copia con trasposizione su nastro magnetico o su disco". "Art. 226-quinquies. - (Divieto di utilizzazione delle intercettazioni illecite). - A pena di nullita' insanabile e da rilevare d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento non si puo' tener conto delle intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge od eseguite in difformita' dalle prescrizioni in essa stabilite, nonche' delle notizie o immagini ottenute nei modi di cui all'articolo 615-bis del codice penale".