Art. 5.

  L'ultimo  comma dell'articolo 226 del codice di procedura penale e'
abrogato.
  Dopo  l'articolo 226 del codice di procedura penale sono inseriti i
seguenti:
  "Art.   226-bis.   -   (Facolta'   relative  alle  comunicazioni  o
conversazioni). - Previa autorizzazione del magistrato, gli ufficiali
di  polizia giudiziaria, nell'ambito delle funzioni ad essi assegnate
dall'articolo  219,  possono  impedire,  interrompere  o intercettare
comunicazioni  o conversazioni telefoniche o telegrafiche soltanto in
caso di indagini relative ai seguenti reati:
    1)  delitti non colposi puniti con pena superiore, nel massimo, a
cinque anni di reclusione;
    2) reati concernenti gli stupefacenti;
    3) reati concernenti le armi e le sostanze esplosive;
    4) reati di contrabbando;
    5)  reati  di ingiurie, minacce, molestia e disturbo alla persona
col mezzo del telefono.
  La   stessa   disposizione   si   applica   alle   comunicazioni  e
conversazioni previste dall'articolo 623-bis del codice penale.
  Non   e'   consentita,   in   ogni  caso,  l'intercettazione  delle
conversazioni e comunicazioni dei difensori, dei consulenti tecnici e
dei  loro  ausiliari,  aventi  per  oggetto  i procedimenti nei quali
esercitano le rispettive attivita'".
  "Art.  226-ter.  -  (Autorizzazione all'impedimento, interruzione o
intercettazione di comunicazioni o conversazioni). - L'autorizzazione
prevista nel precedente articolo e' disposta con decreto motivato del
procuratore  della Repubblica o del giudice istruttore del luogo dove
sono  in  corso  le  indagini,  solo  quando vi siano seri e concreti
indizi  di  reato,  da  indicarsi  specificamente nel decreto, oppure
sussista   effettiva   necessita'  nei  confronti  dell'indiziato  di
limitare la liberta' delle comunicazioni ai fini dell'acquisizione di
prove,  non altrimenti conseguibili, per l'accertamento del fatto per
cui si procede.
  Il  decreto deve indicare le modalita' e la durata delle operazioni
disposte.  Tale  durata  non puo' superare i quindici giorni, ma puo'
essere  prorogata,  solo  per  due  volte, con ordinanza, per periodi
successivi  di quindici giorni, ove perdurino le condizioni stabilite
nella  prima parte del presente articolo. Il provvedimento di proroga
deve contenere specifica e dettagliata motivazione.
  I  decreti  e  le  ordinanze che dispongono le intercettazioni sono
annotati,   secondo  un  ordine  cronologico,  in  apposito  registro
riservato  presso  l'ufficio  del  procuratore della Repubblica o del
giudice  istruttore,  e  di essi viene trasmessa copia al procuratore
generale presso la corte di appello.
  Delle  intercettazioni eseguite viene fatta annotazione in apposito
pubblico registro".
  "Art.  226-quater.  -  (Esecuzione delle operazioni di impedimento,
interruzione  o  intercettazione di comunicazioni o conversazioni). -
Le  operazioni  di  cui all'articolo 226-bis devono essere effettuate
esclusivamente presso gli impianti installati presso la procura della
Repubblica  ovvero,  sino  a  che  non  saranno allestiti i necessari
apparati, presso impianti di pubblico servizio.
  Le  operazioni  devono  essere  documentate  in  apposito  processo
verbale  contenente  l'indicazione degli estremi del provvedimento di
autorizzazione,  la  descrizione  delle  modalita'  di registrazione,
l'annotazione  del  giorno  e  dell'ora  nonche'  i  nominativi delle
persone che hanno preso parte alle operazioni.
  Le  registrazioni  sono racchiuse in apposite custodie sigillate e,
se  necessario,  raccolte  in  un  involucro sul quale e' indicato il
numero delle custodie nonche' il numero dell'apparecchio controllato.
  I verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi
al  procuratore  della  Repubblica  od  al  giudice istruttore che ha
autorizzato le operazioni.
  I   processi   verbali   delle  attivita'  previste  nei  capoversi
precedenti,  con allegate le registrazioni, debbono essere depositati
in  cancelleria  o  in  segreteria entro cinque giorni dal compimento
delle stesse, rimanendovi per il tempo fissato dal magistrato.
  Ai  soli  difensori  degli  indiziati  o  imputati  e'  comunicato,
immediatamente,  l'avviso  che  entro il termine fissato ai sensi del
capoverso  precedente  essi hanno facolta' di esaminare gli atti e le
registrazioni.
  Dopo   le  comunicazioni  previste  nel  capoverso  precedente,  il
magistrato  procede  allo  stralcio  delle  registrazioni  relative a
comunicazioni,  conversazioni o immagini, nonche' dei verbali o delle
parti   degli   stessi,  viziati  di  nullita'  o  estranei  ai  fini
istruttori, provvedendo alla loro distruzione, sia nell'originale sia
nelle trascrizioni.
  Le  notizie  contenute  nelle  predette registrazioni e verbali non
possono  essere  utilizzate  quali  prove  in procedimenti diversi da
quelli per i quali sono state raccolte.
  Il  magistrato dispone, con le forme, i modi e le garanzie previsti
dagli  articoli  314  e  seguenti, la traduzione integrale in verbali
delle comunicazioni registrate.
  I  difensori  possono  estrarne  copia  con trasposizione su nastro
magnetico o su disco".
  "Art.    226-quinquies.   -   (Divieto   di   utilizzazione   delle
intercettazioni  illecite).  -  A  pena  di  nullita' insanabile e da
rilevare d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento non si puo'
tener   conto   delle   intercettazioni  effettuate  fuori  dei  casi
consentiti  dalla legge od eseguite in difformita' dalle prescrizioni
in essa stabilite, nonche' delle notizie o immagini ottenute nei modi
di cui all'articolo 615-bis del codice penale".