Art. 6. L'articolo 339 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 339. - (Accesso agli uffici telefonici, telegrafici e di radiotrasmissione). - Quando procede per uno dei reati indicati all'articolo 226-bis, il giudice, con decreto motivato secondo quanto previsto dall'articolo 226-ter, puo' disporre, per assumere informazioni, intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni, l'accesso agli uffici od impianti telefonici, telegrafici e di radiotrasmissione indicati nella prima parte dell'articolo 226-quater. Il magistrato procede personalmente alle operazioni, ovvero vi delega un ufficiale di polizia giudiziaria. Per le modalita' di esecuzione delle operazioni di verbalizzazione, di registrazione e di trascrizione si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 226-quater".