Art. 7. Dopo il secondo capoverso dell'articolo 423 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Si procede a porte chiuse alla lettura dei processi verbali contenenti la trascrizione delle intercettazioni o all'ascolto delle registrazioni delle medesime quando la lettura o l'ascolto possono ledere il diritto alla riservatezza di soggetti estranei alla causa ovvero, relativamente a fatti estranei al processo, il diritto delle parti private alla riservatezza".