Art. 7.

  Dopo il secondo capoverso dell'articolo 423 del codice di procedura
penale e' inserito il seguente:
  "Si  procede  a  porte  chiuse  alla  lettura  dei processi verbali
contenenti  la trascrizione delle intercettazioni o all'ascolto delle
registrazioni  delle  medesime  quando la lettura o l'ascolto possono
ledere  il  diritto alla riservatezza di soggetti estranei alla causa
ovvero,  relativamente a fatti estranei al processo, il diritto delle
parti private alla riservatezza".