Art. 11. Il direttore generale e' responsabile dello svolgimento del servizio radiotelevisivo nei confronti del consiglio di amministrazione, in attuazione delle delibere del consiglio stesso secondo gli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare. A tal fine presiede alla organizzazione e all'attivita' dell'azienda; partecipa senza voto deliberativo alle riunioni del consiglio di amministrazione.