Art. 11.

  Il   direttore  generale  e'  responsabile  dello  svolgimento  del
servizio    radiotelevisivo    nei   confronti   del   consiglio   di
amministrazione,  in  attuazione  delle delibere del consiglio stesso
secondo gli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare.
  A   tal   fine   presiede   alla   organizzazione  e  all'attivita'
dell'azienda;  partecipa  senza  voto  deliberativo alle riunioni del
consiglio di amministrazione.