Art. 12. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale decadono quando in un esercizio finanziario il totale delle spese superi di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste. L'aumento della indennita' di contingenza eccedente la quota prevista nel bilancio di previsione non e' calcolata a questi fini. Il collegio dei sindaci qualora accerti che, in un esercizio finanziario, nel bilancio consuntivo il totale delle spese supera di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste per l'esercizio stesso, riferisce entro quindici giorni alla Commissione parlamentare che, accertato il superamento del limite del 10 per cento, dichiara che ricorrono le condizioni di cui al precedente comma. In questo caso la Commissione parlamentare nomina a maggioranza di due terzi dei componenti un collegio commissariale di cinque membri di cui due designati dall'assemblea degli azionisti, uno dei quali con funzioni di presidente. Il collegio commissariale dura in carica quattro mesi. Il consiglio di amministrazione segnala tempestivamente al Governo, alla Commissione parlamentare e al collegio sindacale, per gli opportuni provvedimenti di rispettiva competenza, le possibilita' di aumento dei costi, derivanti da ragioni esterne, obiettive e non prevedibili che possono determinare la situazione di cui al presente articolo.