Art. 12.

  Il  consiglio  di  amministrazione e il direttore generale decadono
quando  in  un  esercizio finanziario il totale delle spese superi di
oltre  il  10  per  cento il totale delle entrate previste. L'aumento
della  indennita'  di  contingenza  eccedente  la  quota prevista nel
bilancio di previsione non e' calcolata a questi fini.
  Il  collegio  dei  sindaci  qualora  accerti  che,  in un esercizio
finanziario,  nel bilancio consuntivo il totale delle spese supera di
oltre   il  10  per  cento  il  totale  delle  entrate  previste  per
l'esercizio  stesso, riferisce entro quindici giorni alla Commissione
parlamentare  che,  accertato  il  superamento  del limite del 10 per
cento,  dichiara  che  ricorrono  le  condizioni di cui al precedente
comma.
  In  questo caso la Commissione parlamentare nomina a maggioranza di
due  terzi  dei componenti un collegio commissariale di cinque membri
di  cui  due  designati dall'assemblea degli azionisti, uno dei quali
con  funzioni di presidente. Il collegio commissariale dura in carica
quattro mesi.
  Il consiglio di amministrazione segnala tempestivamente al Governo,
alla  Commissione  parlamentare  e  al  collegio  sindacale,  per gli
opportuni  provvedimenti di rispettiva competenza, le possibilita' di
aumento  dei  costi,  derivanti  da  ragioni esterne, obiettive e non
prevedibili  che possono determinare la situazione di cui al presente
articolo.