Art. 14. L'atto di concessione, comprensivo di tutti i servizi che rientrano nella riserva allo Stato e sono riportati nell'articolo 2, deve avere validita' per sei anni, e' rinnovabile per un periodo non superiore e prevede tra l'altro sulla base del preventivo annuo globale delle entrate della societa' concessionaria o delle entrate che ad essa eventualmente conceda con la legge lo Stato: i tempi ed i modi dell'introduzione delle trasmissioni televisive a colori su parere del C.I.P.E.; la prosecuzione dell'estensione delle reti radiofoniche e televisive assicurando la ricezione di tutti i suoi programmi possibilmente all'intero territorio nazionale, con qualsiasi mezzo tecnico, anche mediante eventuali convenzioni con i comuni, le province, le comunita' montane o appositi consorzi degli enti locali; la ristrutturazione delle reti e degli impianti al fine di adeguarli all'evoluzione tecnologica; la costruzione di una terza rete televisiva; la realizzazione graduale di altri impianti radiofonici e televisivi, ad esaurimento delle disponibilita' consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione; la sperimentazione delle piu' recenti tecniche in tema di trasmissioni televisive. I relativi piani tecnico-finanziari sono soggetti all'autorizzazione ed al controllo dei competenti organi ministeriali secondo le norme vigenti.