Art. 14.

  L'atto di concessione, comprensivo di tutti i servizi che rientrano
nella riserva allo Stato e sono riportati nell'articolo 2, deve avere
validita' per sei anni, e' rinnovabile per un periodo non superiore e
prevede  tra  l'altro  sulla  base del preventivo annuo globale delle
entrate  della  societa'  concessionaria  o delle entrate che ad essa
eventualmente conceda con la legge lo Stato:
    i tempi ed i modi dell'introduzione delle trasmissioni televisive
a colori su parere del C.I.P.E.;
    la   prosecuzione   dell'estensione  delle  reti  radiofoniche  e
televisive  assicurando  la  ricezione  di  tutti  i  suoi  programmi
possibilmente  all'intero  territorio  nazionale, con qualsiasi mezzo
tecnico, anche mediante eventuali convenzioni con i comuni, le
    province,  le  comunita'  montane  o appositi consorzi degli enti
    locali;
la ristrutturazione delle reti e degli impianti al fine di
adeguarli all'evoluzione tecnologica;
    la costruzione di una terza rete televisiva;
    la   realizzazione  graduale  di  altri  impianti  radiofonici  e
televisivi,  ad  esaurimento  delle  disponibilita'  consentite dalle
frequenze  assegnate  all'Italia  dagli  accordi internazionali per i
servizi di radiodiffusione;
    la  sperimentazione  delle  piu'  recenti  tecniche  in  tema  di
trasmissioni televisive.
  I     relativi     piani     tecnico-finanziari    sono    soggetti
all'autorizzazione ed al controllo dei competenti organi ministeriali
secondo le norme vigenti.