Art. 15. Il fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione dei servizi di cui all'articolo 1 e' coperto con i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonche' con i proventi derivanti dalla pubblicita' radiofonica e televisiva e con le altre entrate consentite dalla legge. Il canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa, di cui al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono dovuti anche dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero. La misura dei canoni e' determinata secondo le norme dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347. Con lo stesso procedimento viene stabilita la misura dei canoni di abbonamento per autoradio, nonche' la misura dei canoni di abbonamento suppletivi dovuti dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi televisivi a colori e dai detentori di apparecchi allacciati a reti pubbliche su scala nazionale di diffusione via filo o via cavo. Con effetto dal 1 gennaio 1975 il canone per autoradio resta fissato nella misura prevista dal decreto ministeriale 30 dicembre 1974 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 31 dicembre 1974. Per i canoni eventualmente gia' versati in misura inferiore non si fa luogo a recupero della differenza.