Art. 15.

  Il  fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione
dei  servizi  di  cui  all'articolo  1  e'  coperto  con  i canoni di
abbonamento  alle  radioaudizioni ed alla televisione di cui al regio
decreto-legge  21  febbraio  1938,  n.  246, convertito nella legge 4
giugno  1938,  n.  880,  e  successive  modificazioni,  nonche' con i
proventi  derivanti  dalla pubblicita' radiofonica e televisiva e con
le altre entrate consentite dalla legge.
  Il  canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa, di
cui  al  n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 641, sono dovuti anche dai detentori
di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore
o televisive via cavo o provenienti dall'estero.
  La  misura dei canoni e' determinata secondo le norme dell'articolo
4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.
  Con  lo stesso procedimento viene stabilita la misura dei canoni di
abbonamento   per   autoradio,   nonche'  la  misura  dei  canoni  di
abbonamento  suppletivi  dovuti  dai  detentori  di apparecchi atti o
adattabili  alla  ricezione  di  programmi  televisivi a colori e dai
detentori   di  apparecchi  allacciati  a  reti  pubbliche  su  scala
nazionale di diffusione via filo o via cavo.
  Con  effetto  dal  1  gennaio  1975  il  canone per autoradio resta
fissato  nella  misura  prevista dal decreto ministeriale 30 dicembre
1974  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del
31 dicembre 1974.
  Per  i canoni eventualmente gia' versati in misura inferiore non si
fa luogo a recupero della differenza.