Art. 16. La riscossione dei canoni di abbonamento ordinario alle radioaudizioni e alla televisione, nonche' la devoluzione dei canoni stessi restano regolati dalle vigenti disposizioni. Nella misura dei canoni di abbonamento non sono comprese dal 1 gennaio 1975 le tasse postali di versamento e di affrancatura per il recapito a domicilio del libretto personale di iscrizione. La misura del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato e' stabilita dalla convenzione di cui al successivo articolo 46.