Art. 16.

  La   riscossione   dei   canoni   di   abbonamento  ordinario  alle
radioaudizioni  e alla televisione, nonche' la devoluzione dei canoni
stessi restano regolati dalle vigenti disposizioni.
  Nella  misura  dei  canoni  di  abbonamento non sono comprese dal 1
gennaio  1975 le tasse postali di versamento e di affrancatura per il
recapito a domicilio del libretto personale di iscrizione.
  La  misura  del  canone  dovuto  dalla concessionaria allo Stato e'
stabilita dalla convenzione di cui al successivo articolo 46.