Art. 2. La riserva del servizio allo Stato, di cui all'articolo 1, comprende: l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare radiofonica e televisiva, fatta eccezione per gli impianti ripetitori privati via etere di programmi televisivi e radiofonici stranieri e nazionali, la cui installazione e utilizzazione sono regolate dal titolo III della presente legge; la trasmissione, mediante gli impianti predetti, di programmi di qualsivoglia natura, sia all'interno che all'estero. Sono altresi' incluse nella riserva la filodiffusione sonora e la televisione via cavo, fatta eccezione per le ipotesi previste dal titolo II della presente legge.