Art. 20.

  I  corrispettivi dovuti alla societa' per gli adempimenti di cui al
precedente articolo sono stabiliti come segue.
  Per  quanto  previsto  al  punto  a)  si provvede mediante separate
pattuizioni  da  effettuarsi d'intesa con i rappresentanti degli enti
locali delle zone di confine interessate.
  Per   quanto  previsto  al  punto  b),  i  programmi  televisivi  e
radiofonici  destinati  a stazioni radiofoniche e televisive di altri
Paesi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive da stipularsi con
le  competenti amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla
stipula  della convenzione di cui al successivo articolo 46 mentre le
trasmissioni  radiofoniche  speciali  ad onde corte per l'estero sono
regolate  secondo  le  modalita' e le condizioni previste dal decreto
legislativo  7  maggio  1948,  n.  1132, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703.
  Per  gli  adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni in lingua
tedesca   per   la   provincia  di  Bolzano  sono  regolate  mediante
convenzione    aggiuntiva    da    stipularsi   con   le   competenti
amministrazioni  dello  Stato  entro  lo  stesso  termine  di  cui al
precedente  comma,  mentre le trasmissioni in lingua slovena da radio
Trieste  sono  regolate  secondo le modalita' previste dalla legge 14
aprile 1956, n. 308.
  L'ammontare  dei rimborsi della spesa per le trasmissioni in lingua
tedesca effettuate dalla sede di Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966
-  31  dicembre  1972,  e'  forfettariamente  stabilito in lire 6.710
milioni oltre alla imposta sul valore aggiunto.
  La   misura   del  rimborso  forfettario  annuo,  previsto  per  le
trasmissioni  radiofoniche  da  radio  Trieste  dalla legge 14 aprile
1956,  n.  308, in considerazione dell'intervenuto aumento del numero
di  trasmissioni  con  l'inclusione  nei  programmi  de  "l'Ora della
Venezia  Giulia",  viene  elevata  a  lire  250 milioni l'anno, oltre
all'imposta  sul  valore  aggiunto,  a partire dal 1968 e puo' essere
soggetta  a  revisione  triennale  su  richiesta  di  ciascuna  parte
contraente a far tempo dal 1 gennaio 1977.
  L'ammontare  dei rimborsi della spesa sostenuta per le trasmissioni
in  lingua  francese  per  la regione autonoma Valle d'Aosta e per le
trasmissioni  televisive  in  lingua  slovena per la regione autonoma
Friuli-Venezia  Giulia  e'  regolato  con apposite convenzioni con le
competenti amministrazioni dello Stato.
  La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario
1973  e di cui al capitolo aggiunto 7480, dell'anno finanziario 1974,
resta  destinata  ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui
al precedente quinto comma nonche' a quello di cui al sesto comma per
il  periodo  1968-1972.  All'onere  derivante dall'applicazione dello
stesso  sesto  comma per il periodo successivo al 1972, si provvede a
carico dello stanziamento del capitolo 2549 dello stato di previsione
della  spesa  del  Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
  Ai  nuovi  o  maggiori  oneri  derivanti dalle altre convenzioni da
stipulare ai sensi dei precedenti commi, si provvede con utilizzo dei
proventi  del  canone  dovuto  dalla  concessionaria  allo Stato e da
determinare,  ai sensi del precedente articolo 16, con la convenzione
di  cui  al  successivo  articolo  46.  Il  Ministro per il tesoro e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
  Per  i  servizi  speciali  radiotelevisivi, non compresi fra quelli
suindicati,  le  amministrazioni  dello Stato richiedenti concordano,
attraverso  apposite  convenzioni,  con la societa' concessionaria le
modalita'  delle  prestazioni  e  l'entita'  dei  relativi  rimborsi,
sentito il parere obbligatorio della Commissione parlamentare.