Art. 21. La pubblicita' e' ammessa nel servizio radiotelevisivo come fonte di proventi accessoria. Essa e' soggetta ai limiti derivanti dagli indirizzi generali relativi ai messaggi pubblicitari stabiliti dalla Commissione parlamentare ai sensi dell'articolo 4 e dalle esigenze di tutela degli altri settori dell'informazione e delle comunicazioni di massa. La durata complessiva dei programmi pubblicitari non puo' superare il 5 per cento della durata delle trasmissioni sia televisive sia radiofoniche. Entro il mese di luglio di ogni anno, la Commissione parlamentare, sentita la commissione paritetica, istituita presso la Presidenza del Consiglio, servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1967, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della concessionaria per l'anno successivo. A tal fine considera i ricavi pubblicitari derivanti dalla pubblicita' nazionale sulla stampa e in radiotelevisione relativi all'anno precedente e all'andamento dell'anno in corso. Le variazioni percentuali relative a tale andamento costituiscono la base per definire il limite massimo degli introiti pubblicitari radio televisivi per l'anno successivo, in modo da garantire un equilibrato sviluppo dei due mezzi.