Art. 21.

  La  pubblicita'  e' ammessa nel servizio radiotelevisivo come fonte
di  proventi  accessoria.  Essa e' soggetta ai limiti derivanti dagli
indirizzi  generali relativi ai messaggi pubblicitari stabiliti dalla
Commissione parlamentare ai sensi dell'articolo 4 e dalle esigenze di
tutela degli altri settori dell'informazione e delle comunicazioni di
massa.
  La  durata complessiva dei programmi pubblicitari non puo' superare
il  5  per  cento  della durata delle trasmissioni sia televisive sia
radiofoniche.
  Entro  il mese di luglio di ogni anno, la Commissione parlamentare,
sentita la commissione paritetica, istituita presso la Presidenza del
Consiglio,  servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e
scientifica  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
ottobre   1967,   stabilisce   il   limite   massimo  degli  introiti
pubblicitari   radiotelevisivi   della   concessionaria   per  l'anno
successivo.  A  tal  fine  considera  i ricavi pubblicitari derivanti
dalla  pubblicita'  nazionale  sulla  stampa  e  in  radiotelevisione
relativi all'anno precedente e all'andamento dell'anno in corso.
  Le  variazioni  percentuali relative a tale andamento costituiscono
la  base  per  definire il limite massimo degli introiti pubblicitari
radio  televisivi  per  l'anno  successivo,  in  modo da garantire un
equilibrato sviluppo dei due mezzi.