Art. 23.

  Il  controllo  della  gestione sociale e' effettuato, a norma degli
articoli  2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale
composto da cinque sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.
  Il collegio e' composto:
    da  due  componenti  effettivi  e  un  supplente  designati dalla
Commissione  parlamentare  a  maggioranza  dei  tre  quinti  dei suoi
componenti e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali
dei conti;
    da tre componenti effettivi e un supplente eletti dalla assemblea
generale  ordinaria  dei  soci,  che fissa le indennita' spettanti ai
componenti il collegio.
  Ai sindaci competono le attribuzioni stabilite dalla legge.