Art. 23. Il controllo della gestione sociale e' effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da cinque sindaci effettivi e da due sindaci supplenti. Il collegio e' composto: da due componenti effettivi e un supplente designati dalla Commissione parlamentare a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; da tre componenti effettivi e un supplente eletti dalla assemblea generale ordinaria dei soci, che fissa le indennita' spettanti ai componenti il collegio. Ai sindaci competono le attribuzioni stabilite dalla legge.