Art. 3.

  Il Governo puo' provvedere al servizio pubblico della radio e della
televisione con qualsiasi mezzo tecnico, mediante atto di concessione
ad  una  societa' per azioni a totale partecipazione pubblica sentita
la  Commissione  parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi.
  La    concessione    importa   di   diritto   l'attribuzione   alla
concessionaria  della qualita' di societa' di interesse nazionale, ai
sensi dell'articolo 2461 del codice civile.