Art. 4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi: formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza; stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo articolo 6 sulle richieste di accesso; disciplina direttamente le rubriche di "Tribuna politica", "Tribuna elettorale", "Tribuna sindacale" e "Tribuna stampa"; indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e vigila sulla loro attuazione; riceve dal consiglio di amministrazione della societa' concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati; formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilita' delle esigenze delle attivita' produttive con la finalita' di pubblico interesse e le responsabilita' del servizio pubblico radiotelevisivo; analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi; riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle attivita' e sui programmi della Commissione; elegge dieci consiglieri di amministrazione della societa' concessionaria secondo le modalita' previste dall'articolo 8; esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge. La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione della societa' concessionaria. Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione puo' invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della societa' concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; puo', altresi', chiedere alla concessionaria la effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.