Art. 5. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato al meno ai due terzi dei membri da eleggere, un comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, composto da nove membri. Questi durano in carica tre anni e il loro mandato e' gratuito. La carica di membro del comitato regionale radio televisivo e' incompatibile con quella di consigliere regionale, di dipendente della societa' concessionaria, nonche' con l'appartenenza agli organi di cui agli articoli 4 e 8 della presente legge. Il comitato regionale e' organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva; formula indicazioni sui programmi radiotelevisivi destinati alla diffusione regionale. Formula altresi' proposte da presentare al consiglio di amministrazione della societa' concessionaria in merito a programmazioni regionali che possono esser trasmesse in reti nazionali. Il comitato regionale regola l'accesso alle trasmissioni regionali, secondo le norme della Commissione parlamentare.