Art. 5.

  Ogni  consiglio  regionale elegge, con voto limitato al meno ai due
terzi  dei  membri da eleggere, un comitato regionale per il servizio
radiotelevisivo, composto da nove membri. Questi durano in carica tre
anni e il loro mandato e' gratuito.
  La  carica  di  membro  del  comitato regionale radio televisivo e'
incompatibile  con  quella  di  consigliere  regionale, di dipendente
della societa' concessionaria, nonche' con l'appartenenza agli organi
di cui agli articoli 4 e 8 della presente legge.
  Il  comitato  regionale  e'  organo  di consulenza della regione in
materia    radiotelevisiva;   formula   indicazioni   sui   programmi
radiotelevisivi destinati alla diffusione regionale.
  Formula   altresi'   proposte   da   presentare   al  consiglio  di
amministrazione   della   societa'   concessionaria   in   merito   a
programmazioni   regionali   che  possono  esser  trasmesse  in  reti
nazionali.
  Il comitato regionale regola l'accesso alle trasmissioni regionali,
secondo le norme della Commissione parlamentare.