Art. 7.

  Ai  telegiornali  ed  ai giornali radio si applicano le norme sulla
registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6
della  legge  8  febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e
dei  giornali  radio  sono,  a  questo  fine,  considerati  direttori
responsabili.
  Chiunque  si  ritenga leso nei suoi interessi materiali o morali da
trasmissioni  contrarie  a  verita' ha il diritto di chiedere che sia
trasmessa apposita rettifica.
  La  richiesta  deve  essere  presentata  al  direttore  della  rete
radiofonica  o  televisiva  o  al  direttore  del  telegiornale o del
giornale  radio,  nei cui programmi la trasmissione da rettificare si
e' verificata.
  Il  direttore  competente e' tenuto a disporre che la rettifica sia
effettuata,  senza  ritardo,  purche'  la  rettifica stessa non abbia
contenuto che possa dar luogo a responsabilita' penale.
  Salvo   casi   di  particolare  rilevanza,  le  rettifiche  vengono
effettuate nell'ambito di apposite trasmissioni.
  Mi rifiuto di ottemperare all'obbligo di rettifica e' punito con le
sanzioni previste dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Si osservano in tal caso le norme di cui all'articolo 21 della stessa
legge.
  La  trasmissione  della  rettifica  non  esclude le responsabilita'
penali e civili nelle quali si sia gia' incorsi.