Art. 7. Ai telegiornali ed ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi materiali o morali da trasmissioni contrarie a verita' ha il diritto di chiedere che sia trasmessa apposita rettifica. La richiesta deve essere presentata al direttore della rete radiofonica o televisiva o al direttore del telegiornale o del giornale radio, nei cui programmi la trasmissione da rettificare si e' verificata. Il direttore competente e' tenuto a disporre che la rettifica sia effettuata, senza ritardo, purche' la rettifica stessa non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilita' penale. Salvo casi di particolare rilevanza, le rettifiche vengono effettuate nell'ambito di apposite trasmissioni. Mi rifiuto di ottemperare all'obbligo di rettifica e' punito con le sanzioni previste dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Si osservano in tal caso le norme di cui all'articolo 21 della stessa legge. La trasmissione della rettifica non esclude le responsabilita' penali e civili nelle quali si sia gia' incorsi.