Art. 8. II consiglio di amministrazione della concessionaria e' composto da 16 membri, di cui: sei eletti dall'assemblea dei soci; dieci eletti dalla Commissione parlamentare con la maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, dei quali 4 scelti sulla base delle designazioni effettuate dai consigli regionali. Ciascun consiglio regionale designa da uno a tre nominativi nei trenta giorni anteriori alla scadenza del consiglio di amministrazione e, nella prima attuazione della presente legge, entro quindici giorni dalla sua entrata in vigore. Trascorsi i termini, la Commissione procede sulla base delle designazioni pervenute. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Il consiglio di amministrazione della societa' concessionaria nomina il presidente, scelto tra i suoi componenti, e il direttore generale. Il consiglio di amministrazione nomina altresi' uno o piu' vice presidenti tra i suoi componenti. Al consiglio di amministrazione spetta la gestione della societa', salve le materie riservate per legge alla assemblea sociale. Il consiglio approva trimestralmente, in attuazione del piano annuale di massima approvato dalla Commissione parlamentare, lo schema dei programmi da svolgere nel trimestre successivo; esamina periodicamente le proposte allo studio per la futura programmazione; verifica periodicamente i programmi trasmessi, per accertarne la rispondenza alle direttive ed agli schemi approvati; trasmette alla Commissione parlamentare periodiche relazioni sui programmi trasmessi. Il consiglio, nel quadro degli indirizzi e dei criteri generali formulati dalla Commissione parlamentare, provvede alla definizione del preventivo annuo globale delle entrate con maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, provvede all'assegnazione annuale degli stanziamenti per le attivita' dei vari settori, alla determinazione del piano annuale di massima della programmazione e degli investimenti e alle modifiche generali dell'organizzazione. Il consiglio provvede altresi' alle assunzioni, ai trasferimenti, alle promozioni del personale con qualifica di dirigente ed assimilate e detta norme generali per l'assunzione degli altri dipendenti e dei giornalisti e per le collaborazioni che abbiano carattere continuativo.