Art. 9.

  La  carica  di  componente  del  consiglio  di  amministrazione  e'
incompatibile con l'appartenenza al Parlamento, ai consigli regionali
e con la titolarita' di rapporti di interesse o di lavoro con imprese
o  societa',  pubbliche  o  private,  interessate all'esercizio della
radio e della televisione e concorrenti della concessionaria.