La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e' inserito il seguente comma: "I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di, convocazione dei comizi".