Art. 2.

  Il  primo  comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212,
e' cosi' modificato:
  "In  ogni  comune  la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno
precedente  quello  fissato  per le elezioni e' tenuta a stabilire in
ogni  centro  abitato,  con  popolazione  residente  superiore  a 150
abitanti,  speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni
o   riquadri,   esclusivamente  all'affissione  degli  stampati,  dei
giornali  murali  od  altri  e  dei  manifesti  di cui al primo ed al
secondo  comma  dell'articolo  1,  avendo  cura  di  sceglierli nelle
localita'   piu'   frequentate  ed  in  equa  proporzione  per  tutto
l'abitato.  Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui
al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite".