Art. 3.

  Gli  articoli  3,  4  e  5  della legge 4 aprile 1956, n. 212, sono
sostituiti dai seguenti:
  "Art.  3.  -  La  giunta  municipale,  entro  i  tre  giorni di cui
all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma
dell'articolo  1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste
o le candidature uninominali ammesse.
  In  ognuno  degli  spazi  anzidetti  spetta,  ad  ogni  lista,  una
superficie  di  metri  2  di  altezza  per  metri 1 di base e ad ogni
candidatura  uninominale  una  superficie  di  metri 1 di altezza per
metri 0,70 di base.
  L'assegnazione  delle  sezioni  e'  effettuata seguendo l'ordine di
ammissione  delle  liste  o  delle  candidature, su di una sola linea
orizzontale  a  partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra.
Sono  vietati  gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra
le varie liste o i vari candidati".
  "Art.  4.  -  La  giunta  municipale,  entro  i tre giorni previsti
all'articolo  2,  provvede  altresi'  a ripartire gli spazi di cui al
secondo   comma  dell'articolo  1  fra  tutti  coloro  che,  pur  non
partecipando  alla  competizione  elettorale  con liste o candidature
uninominali,  abbiano  fatto  pervenire  apposita  domanda al sindaco
entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
  Gli  spazi  anzidetti  sono  ripartiti  in parti uguali fra tutti i
richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.
  Qualora  il  numero  delle  richieste  non  consenta di assegnare a
ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per
metri  1  di  altezza,  tra  le richieste medesime sara' stabilito un
turno,  mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti
stessi,  in  maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per
eguale durata.
  Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate".
  "Art.  5. - Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data
fissata  per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o
le  candidature  uninominali  ammesse,  la giunta municipale provvede
agli  adempimenti  di  cui  agli  articoli  3  e 4 entro i due giorni
successivi  alla  ricezione  della  comunicazione delle liste o delle
candidature uninominali ammesse".