Art. 4.

  L'articolo  6  della legge 4 aprile 1956, n. 212, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  6. - Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le
elezioni  e'  vietata  ogni forma di propaganda elettorale luminosa o
figurativa,  a  carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne
indicanti  le  sedi dei partiti. E' vietato, altresi', il lancio o il
getto  di  volantini  in  luogo  pubblico o aperto al pubblico e ogni
forma di propaganda luminosa mobile.
  La  contravvenzione  alle norme del presente articolo e' punita con
l'arresto  fino  a  sei  mesi  e  con l'ammenda da lire 50.000 a lire
500.000".