Art. 6.

  L'articolo  8  della legge 4 aprile 1956, n. 212, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  8.  - Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali
od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo
1,   destinati  all'affissione  o  alla  diffusione  o  ne  impedisce
l'affissione  o  la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque
illeggibili quelli gia' affissi negli spazi riservati alla propaganda
elettorale  a  norma  della  presente  legge, o, non avendone titolo,
affigge  stampati,  giornali  murali od altri o manifesti negli spazi
suddetti  e'  punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa
da lire 50.000 a lire 500.000. Tale disposizione si applica anche per
i  manifesti  delle  pubbliche  autorita'  concernenti  le operazioni
elettorali.
  Se  il  reato  e'  commesso da pubblico ufficiale, la pena e' della
reclusione fino a due anni.
  Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di
propaganda  elettorale  previsti dall'articolo 1 fuori degli appositi
spazi  e'  punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire
50.000   a   lire   500.000.   Alla  stessa  pena  soggiace  chiunque
contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1".