Art. 7. 
 
  Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le  disposizioni
dell'articolo 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle  leggi
di pubblica sicurezza,  a  termine  dell'ultimo  comma  dello  stesso
articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente  la
data fissata per le elezioni. 
  Durante detto periodo l'uso di  altoparlanti  su  mezzi  mobili  e'
consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si
terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e  solamente
dalle ore 9 alle ore 21,30  del  giorno  della  manifestazione  e  di
quello  precedente,  salvo  diverse  motivate   determinazioni   piu'
restrittive  adottate  da  parte  degli   enti   locali   interessati
relativamente agli orari anzidetti. 
  La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente e'  punita
con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da  lire  50.000  a  lire
500.000.