Art. 8.

  L'articolo  9  della legge 4 aprile 1956, n. 212, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  9.  -  Nel  giorno  precedente ed in quelli stabiliti per le
elezioni  sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale
diretta  o  indiretta,  in  luoghi  pubblici o aperti al pubblico, la
nuova  affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di
propaganda.
  Nei  giorni destinati alla votazione altresi' e' vietata ogni forma
di  propaganda  elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso
delle sezioni elettorali.
  E'   consentita  la  nuova  affissione  di  giornali  quotidiani  o
periodici  nelle  bacheche  previste  all'articolo  1  della presente
legge.
  Chiunque  contravviene  alle  norme  di cui al presente articolo e'
punito  con  la  reclusione  fino  ad  un anno e con la multa da lire
50.000 a lire 500.000".