Art. 9. Al numero 10) dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni, sono aggiunte le parole: "e successive modificazioni". L'esenzione prevista dall'articolo 20, n. 10), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, si applica alla propaganda sonora effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, nei limiti in cui e' consentita, a partire dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni.