Art. 9.

  Al  numero  10)  dell'articolo  20 del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 639, concernente l'imposta comunale
sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni, sono aggiunte
le parole: "e successive modificazioni".
  L'esenzione  prevista  dall'articolo  20,  n.  10), del decreto del
Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, si applica alla
propaganda  sonora  effettuata  a mezzo di apparecchi amplificatori e
simili,  nei  limiti  in  cui e' consentita, a partire dal trentesimo
giorno precedente la data fissata per le elezioni.