Art. 235.

  Dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  cessano  di avere
efficacia  le  condizioni  stabilite dal padre ai sensi dell'abrogato
articolo  338  del  codice  civile  per  l'educazione dei figli e per
l'amministrazione dei beni e non possono essere iniziate o proseguite
azioni per l'inosservanza delle suddette condizioni.
  Dalla  stessa  data  il curatore del nascituro cessa di diritto dal
suo ufficio.