Art. 238.

  La  disposizione  dell'articolo  692  del  codice civile si applica
anche  alle  successioni  apertesi prima dell'entrata in vigore della
presente  legge  a  meno  che  la nullita' della sostituzione non sia
stata gia' pronunziata con sentenza passata in giudicato.
  Salvo   quanto  previsto  dal  comma  precedente,  le  sostituzioni
fedecommissarie  anteriori all'entrata in vigore della presente legge
sono regolate dalle disposizioni anteriori.