Art. 2.
Spese per l'esecuzione delle pene   e   delle   misure  di  sicurezza
                              detentive

  Le  spese  per  l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza
detentive sono a carico dello Stato.
  Il  rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si
effettua  ai  termini  degli  articoli 145, 188, 189 e 191 del codice
penale e 274 del codice di procedura penale.
  Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati si
effettua  mediante  prelievo di una quota della remunerazione a norma
del  penultimo  capoverso dell'articolo 213 del codice penale, ovvero
per   effetto   della   disposizione  sul  rimborso  delle  spese  di
spedalita', richiamata nell'ultima parte dell'articolo 213 del codice
penale.
  Sono  spese  di  mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il
corredo.
  Il  rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non
superiore  ai  due terzi del costo reale. Il Ministro per la grazia e
giustizia,  al  principio  di  ogni esercizio finanziario, determina,
sentito il Ministro per il tesoro, la quota media di mantenimento dei
detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica.