Art. 3.
        Parita' di condizioni fra i detenuti e gli internati

  Negli  istituti  penitenziari  e'  assicurata  ai  detenuti ed agli
internati   parita'   di   condizioni  di  vita.  In  particolare  il
regolamento   stabilisce  limitazioni  in  ordine  all'ammontare  del
peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno.