Art. 10. 
         Consiglio dei rappresentanti degli organi regionali 
 
  Al fine di coordinare su tutto il territorio  della  Repubblica  le
attivita' di prevenzione e di cura delle tossicodipendenze e la lotta
contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope
e' costituito il consiglio dei rappresentanti dei comitati  regionali
per la prevenzione delle tossicodipendenze. 
  Il consiglio e' composto dai presidenti e dai vice  presidenti  dei
comitati regionali ed e' presieduto dal Ministro per la  sanita'  che
lo convoca una volta l'anno ed in tutti gli  altri  casi  in  cui  ne
ravvisi la necessita'. 
  Le deliberazioni del  consiglio  hanno  valore  consultivo  per  il
Ministro per la sanita' e per le regioni, nelle materie di rispettiva
competenza.