Art. 10. Consiglio dei rappresentanti degli organi regionali Al fine di coordinare su tutto il territorio della Repubblica le attivita' di prevenzione e di cura delle tossicodipendenze e la lotta contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope e' costituito il consiglio dei rappresentanti dei comitati regionali per la prevenzione delle tossicodipendenze. Il consiglio e' composto dai presidenti e dai vice presidenti dei comitati regionali ed e' presieduto dal Ministro per la sanita' che lo convoca una volta l'anno ed in tutti gli altri casi in cui ne ravvisi la necessita'. Le deliberazioni del consiglio hanno valore consultivo per il Ministro per la sanita' e per le regioni, nelle materie di rispettiva competenza.