Art. 11.
             Tabelle delle sostanze soggette a controllo

  Le  sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed
al  controllo  di  cui  al precedente articolo 1 sono raggruppate, in
conformita'  ai criteri di cui al successivo articolo, in sei tabelle
da  approvarsi  con  decreto del Ministro per la sanita', di concerto
con il Ministro per la grazia e giustizia, sentiti il comitato di cui
all'articolo 8 e il Consiglio superiore di sanita'.
  Le  tabelle di cui al precedente comma devono contenere l'elenco di
tutte  le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli
accordi  internazionali  e  sono  aggiornate tempestivamente anche in
base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi.
  Le  variazioni  sono apportate con le stesse modalita' indicate dal
primo comma del presente articolo.
  Il  decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  e  inserito  nella  successiva  edizione  della  Farmacopea
ufficiale.